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Legge 01/08/2002 n. 16610. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di cui all'articolo 72 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9 della Legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 6 del Decreto-Legge 13 agosto n. 492, e agli articoli 2 e 10 della Legge 8 agosto 1977, n. 513, è dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa autocertificazione all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare controlli a campione, non inferiori al 20 per cento del totale delle autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni. 11. Al comma 49 dell'articolo 52 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "Il commissario ad acta previsto dall'articolo 10 del Decreto-Legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i poteri di cui all'articolo 13 del Decreto- Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del Decreto di nomina". 12. Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici rimasti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 3, del Decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, con propri decreti, ai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 17 agosto 1960, n. 908. Note all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 9-bis del Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 recante "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno", a norma dell'art. 3 della Legge 19 dicembre 1992, n. 488, come modificato dalla Legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 9-bis (Definizione delle controversie). 1. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'art. 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la comcompetenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'art. 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente Decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito. 2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi,spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi. 2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato 3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n.157, individuati all'art. 2, comma 2, della Legge 19 dicembre 1992, n.488, già trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'art. 9 del presente Decreto. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonchè alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici. 5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario ad acta, fino alla data del 30 aprile 1995. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività. 6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9, dal comma 5 del presente articolo, nonchè dall'art. 10, in favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi. 7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici". 8. Per gli eventuali completamenti, nonchè per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti. 9. Gli oneri, da definire con Decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonchè per i componenti della commissione consultiva nominata con Decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1 settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici". - Il testo del comma 1 dell'art. 9 del Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 recante "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno", a norma dell'art. 3 della Legge 19 dicembre 1992, n. 488 è il seguente: "1. Le attività di trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o più commissari ad acta e riferisce ogni tre mesi al CIPE". -Il testo dell'art. 20-bis del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135 recante Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione è il seguente: "Art. 20-bis (Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici). 1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal Decreto-Legge 23 giugno 1995, n. 244), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 4, comma 1, del Decreto-Legge 3 giugno 1996, n. 304; dell'art. 8, comma 1, del Decreto- Legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'art. 8, comma 1, del Decreto-Legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'art. 3 del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 670". -Il testo dell'art. 1, comma 9 del Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488 recante "Modifiche della Legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" è il seguente: "9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente Decreto, con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati". -Il testo dell'art. 9 del Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 recante Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della Legge 19 dicembre 1992, n. 488 è il seguente: 1. Le attività di trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o più commissari ad acta e riferisce ogni tre mesi al CIPE. 2. Il commissario ad acta, accertata la effettiva situazione delle opere, nonchè i costi per completarle sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi variante o estendimento anche se in corso di approvazione, previa valutazione dell'utilità del completamento e delle priorità e compatibilità ambientali, provvede, per le opere in cui la valutazione dia un risultato negativo, alla risoluzione del contratto per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori. 3. Le opere già completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto.
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